Convenzione 2Parte III

Art. XX

Adesione

In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO XX Adesione 1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ciascuno dei governi di cui all'articolo III, paragrafo 3, che non abbia firmato la convenzione stessa. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non oltre il 30 giugno 1986, restando inteso che il comitato può concedere una o più proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento entra tale data. 2. La presente convenzione, quando sarà entrata in vigore conformemente al disposto dell'articolo XXI, sarà aperta all'adesione dei governi diversi da quelli di cui all'articolo III, paragrafo 3, alle condizioni che il comitato riterrà opportune. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Ogni governo aderente alla presente convenzione in virtù del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo può depositare presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione stessa, in attesa di depositare il proprio strumento di adesione. Il governo che abbia depositato tale dichiarazione applica la presente convenzione provvisoriamente ed è considerato provvisoriamente parte della stessa.
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