Convenzione

Art. 7

In vigore dal 19 nov 1988
1. Lo Stato parte sul di cui territorio viene scoperto il presunto autore di una trasgressione di cui all', qualora non estradi quest'ultimo, sottopone la questione, nei casi di cui all', alle sue autorità competenti per lo svolgimento dell'azione penale. 2. Dette autorità prendono le loro decisioni alle medesime condizioni che per ogni trasgressione di diritto comune di natura grave in virtù della legislazione di detto Stato. Nei casi di cui al paragrafo 2 dell', i criteri di prova che si applicano ai procedimenti penali ed alla condanna non sono in alcun modo meno rigorosi di quelli che si applicano nei casi di cui al paragrafo 1 dell'. 3. Ogni persona perseguita per qualsiasi delle trasgressioni di cui all', beneficia della garanzia di un trattamento equo in tutte le fasi della procedura.
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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498#art-c-7

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