Convenzione
Art. 4
In vigore dal 19 nov 1988
1. Ogni Stato parte vigila affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. Lo stesso vale per i tentativi di praticare la tortura o ogni atto commesso da qualsiasi persona, che rappresenti una complicità o una partecipazione all'atto di tortura.
2. Ogni Stato parte rende tali trasgressioni possibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravità.
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