Convenzione

Art. 4

In vigore dal 19 nov 1988
1. Ogni Stato parte vigila affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. Lo stesso vale per i tentativi di praticare la tortura o ogni atto commesso da qualsiasi persona, che rappresenti una complicità o una partecipazione all'atto di tortura. 2. Ogni Stato parte rende tali trasgressioni possibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravità.
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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984. — Testo vigente | Portale Normativo