Convenzione
Art. 9
In vigore dal 19 nov 1988
1. Gli Stati parte prestano l'assistenza giudiziaria più vasta possibile, in ogni procedimento penale relativo alle trasgressioni di cui all', ivi compreso quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura.
2. Gli Stati parte adempiono ai loro obblighi in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità ad ogni trattato di assistenza giudiziaria che possa esistere tra di loro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-03;498#art-c-9