Convenzione
Art. 8
In vigore dal 19 nov 1988
1. Le trasgressioni di cui all' sono a pieno diritto incluse in ogni trattato di estradizione tra gli Stati parte. Gli Stati parte si impegnano ad includere dette trasgressioni in qualsiasi trattato di estradizione che verrà concluso tra loro.
2. Se una parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato è investita di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato parte con il quale non è vincolato da un trattato di estradizione, esso può considerare la presente Convenzione come costitutiva della base legale dell'estradizione per quanto riguarda dette trasgressioni. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
3. Gli Stati parti che non subordinino l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono reciprocamente dette infrazioni come casi di estradizione alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
4. Tra gli Stati parti, dette trasgressioni sono considerate, ai fini dell'estradizione, come commesse sia sul luogo della loro perpetrazione che sul territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati tenuti a determinare la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-11-03;498#art-c-8