Convenzione
Art. 2
In vigore dal 19 nov 1988
1. Ogni Stato adotta misure legislative, amministrative, giudiziare ed altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.
2. Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato di eccezione, può essere invocata per giustificare la tortura.
3. L'ordine di un superiore o di un'autorità pubblica non può essere invocato a giustificazione della tortura.
Storico versioni
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