Convenzione

Art. 5

Funzioni del Consiglio

In vigore dal 17 giu 1986
- Funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio ha facoltà di adottare tutte le misure necessarie all'applicazione della presente Convenzione. 2. In particolare, il Consiglio, deliberando: a) all'unanimità di tutti gli Stati membri: i) decide sull'adesione degli Stati di cui all'.3 e sulle sue modalità e condizioni; ii) decide sugli emendamenti degli Allegati e sulla data della loro entrata in vigore; iii) approva la conclusione di Accordi di cooperazione con gli Stati non membri; iv) decide di sciogliere o non sciogliere l'Eumetsat, in applicazione dell'; v) decide le modalità per intraprendere la realizzazione di sistemi diversi da quello definito allo Allegato I e rispondenti agli obiettivi dell'Eumetsat. b) a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti, che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare totale dei contributi: i) adotta il bilancio preventivo annuale, nonché la allegata previsione dell'organico del personale, le spese e le entrate per i successivi tre anni; ii) approva ogni anno i conti del precedente esercizio, nonché il bilancio dell'attivo e del passivo dell'Eumetsat, dopo aver preso visione del rapporto dei revisori dei conti, e solleva il Direttore dalla responsabilità in ordine all'esecuzione del bilancio; iii) adotta le misure appropriate di cui all'.4; iv) approva il regolamento finanziario, nonché ogni altra disposizione finanziaria; v) fissa l'ammontare del versamento speciale di cui all'.5; vi) delibera sulle modalità di scioglimento dell'Eumetsat, conformemente alle disposizioni dell'.3 e 4; vii) decide circa l'esclusione di uno Stato membro, conformemente alle disposizioni dell'; viii) decide circa l'eventuale trasferimento della sede dell'Eumetsat; ix) adotta lo Statuto del personale. c) a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti: i) nomina il Direttore per un periodo determinato e può por fine al suo mandato o sospenderlo; in quest'ultimo caso il Consiglio nomina un Direttore interinale; ii) definisce i requisiti operativi del sistema europeo di satelliti meteorologici, come pure i prodotti e servizi di cui all'Allegato I, che il sistema fornisce agli Stati membri; iii) approva qualsiasi Accordo con uno Stato membro, con un'organizzazione internazionale governativa o non governativa o con un'organizzazione nazionale di uno Stato membro; iv) formula raccomandazioni agli Stati membri in merito ad eventuali emendamenti da apportare alla presente Convenzione; v) fissa il suo regolamento interno; vi) nomina i revisori dei conti e decide la durata del loro mandato. d) a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti: i) approva la nomina e il licenziamento del personale di grado superiore; ii) decide l'istituzione di organi sussidiari, di gruppi di lavoro e ne definisce il mandato; iii) decide qualsiasi altra misura che non sia oggetto a disposizioni esplicite nella presente Convenzione. 3. Ogni Stato membro dispone di un voto nel Consiglio. Tuttavia, uno Stato membro non ha il diritto di voto nel Consiglio se i suoi contributi arretrati superano l'ammontare dei suoi contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso. In tal caso, detto Stato membro può tuttavia essere autorizzato a votare qualora la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto ritenga che il mancato pagamento sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà. Per determinare l'unanimità o la maggioranza prevista nella presente Convenzione, non si tiene conto di uno Stato membro privo del diritto di voto. L'espressione "Stati membri presenti e votanti" indica gli Stati membri che votano a favore o contro. Gli Stati membri che si astengono dal voto sono considerati non votanti. 4. La presenza di rappresentanti della maggioranza di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto è necessaria perché le decisioni del Consiglio siano valide. Le decisioni del Consiglio relative a questioni urgenti posso no essere prese con un voto per corrispondenza nell'intervallo delle sessioni del Consiglio.
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urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265#art-c-5

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