Convenzione

Art. 8

Responsabilità

In vigore dal 17 giu 1986
- Responsabilità 1. L'Eumetsat non offre nessuna garanzia per i servizi e i prodotti che devono essere forniti conformemente alla presente Convenzione. 2. L'Eumetsat, qualsiasi Stato membro, qualsiasi funzionario o impiegato di uno Stato membro che agisce nell'esercizio delle sue funzioni e nei limiti delle sue attribuzioni, nonché qualsiasi rappresentante alle diverse riunioni dell'Eumetsat, non sono responsabili nei confronti di qualsiasi Stato membro o dell'Eumetsat delle perdite o dei danni derivanti da qualsiasi sospensione, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi da fornire a fronte dell'Allegato I della presente Convenzione. 3. Nessuno Stato membro e responsabile singolarmente degli atti e obblighi dell'Eumetsat connessi con l'esistenza del settore spaziale dell'Eumetsat, salvo che detta responsabilità non risulti da un trattato di cui questo Stato membro e lo Stato che richiede il risarcimento siano Parti contraenti. In questo caso l'Eumetsat rifonde allo Stato membro interessato le somme che quest'ultimo ha pagato, a meno che lo Stato membro non si sia espressamente impegnato ad assumersi tale responsabilità. Il Consiglio stabilisce le modalità d'applicazione del presente paragrafo.
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urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265#art-c-8

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