Convenzione
Art. 7
Il personale del segretariato
In vigore dal 17 giu 1986
- Il personale del segretariato
1. Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, il personale del segretariato è sottoposto allo statuto del personale, adottato dal Consiglio con decisione conforme all'.2(b). Le condizioni di impiego di un membro del segretariato non soggetto a detto statuto sono sottoposte alla legislazione in vigore nello Stato in cui l'interessato svolge la sua attività.
2. Il reclutamento del personale è effettuato in base alla sua qualificazione, tenuto conto del carattere internazionale dell'Eumetsat. Nessun impiego può essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.
3. Personale di enti nazionali degli Stati membri può essere impiegato dall'Eumetsat, o essere distaccato presso l'Eumetsat per un determinato periodo di tempo.
4. Il Consiglio approva, conformemente all'.2(d), la nomina e il licenziamento del personale di grado superiore, quale definito dallo statuto del personale. Gli altri membri del personale sono nominati e licenziati dal Direttore che opera su delega del Consiglio. Il Direttore ha autorità sull'insieme del personale.
5. Gli Stati membri devono rispettare il carattere internazionale delle responsabilità del Direttore e del personale del segretariato.
Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore ed il personale del segretariato non possono sollecitare ne ricevere istruzioni da nessun governo nè da alcuna autorità esterna all'Eumetsat.
Storico versioni
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