Convenzione

Art. 4

Il Consiglio

In vigore dal 17 giu 1986
- Il Consiglio 1. Il Consiglio è composto da non più di due rappresentanti per ogni Stato membro, di cui uno dovrebbe essere un delegato del suo servizio meteorologico nazionale. I rappresentanti possono essere assistiti da consulenti durante le riunioni del Consiglio. 2. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente con mandato biennale e rieleggibili una volta sola. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio e in questa veste non funge da rappresentante di uno Stato membro. 3. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno. Può riunirsi in sessione straordinaria su richiesta sia del Presidente, sia di un terzo degli Stati membri. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede dell'Eumetsat, a meno che il Consiglio non decida altrimenti. 4. Il Consiglio può istituire gli organi sussidiari e i gruppi di lavoro che ritiene necessari al conseguimento degli obiettivi dell'Eumetsat. 5. Il Consiglio fissa il suo regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265#art-c-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo