Convenzione

Art. 19

Scioglimento

In vigore dal 17 giu 1986
- Scioglimento 1. L'Eumetsat può essere sciolta in qualsiasi momento dal Consiglio con deliberazione conforme all'.2(a). 2. Salvo decisione contraria del Consiglio presa in conformità all'.2(a) e fermo restando che in questo caso lo Stato membro che ha denunziato la Convenzione non partecipa alla votazione, l'Eumetsat è sciolta se, in seguito alla denunzia della Convenzione da parte di uno o più Stati membri conformemente all'.1, i contributi di ciascuno degli altri Stati membri risultino aumentati di più di un quinto rispetto al loro tasso fissato all'Allegato II. 3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio designa un organo di liquidazione. 4. Al momento dello scioglimento l'attivo viene ripartito tra gli Stati membri dell'Eumetsat in proporzione ai contributi da loro effettivamente versati dal momento in cui sono diventati parti alla presente Convenzione. L'eventuale passivo e a carico dei medesimi Stati, proporzionalmente ai contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.
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urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265#art-c-19

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