Convenzione

Art. 20

Notifiche

In vigore dal 17 giu 1986
- Notifiche Il depositario notifica agli Stati firmatari e aderenti: a) ogni firma della presente Convenzione; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c) l'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 dell'; d) l'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento della presente Convenzione e dei suoi Allegati; e) ogni denunzia della presente Convenzione o la perdita della qualità di membro dell'Eumetsat; f) lo scioglimento dell'Eumetsat.
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urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265#art-c-20

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