Convenzione
Art. 20
Notifiche
In vigore dal 17 giu 1986
- Notifiche
Il depositario notifica agli Stati firmatari e aderenti:
a) ogni firma della presente Convenzione;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) l'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 dell';
d) l'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento della presente Convenzione e dei suoi Allegati;
e) ogni denunzia della presente Convenzione o la perdita della qualità di membro dell'Eumetsat;
f) lo scioglimento dell'Eumetsat.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1986-06-14;265#art-c-20