Convenzione

Art. 21

Registrazione

In vigore dal 17 giu 1986
- Registrazione All'atto della sua entrata in vigore, il depositario farà registrare la presente Convenzione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265#art-c-21

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