Art. 4
In vigore dal 17 giu 1986
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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