Art. 17

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 42

In vigore dal 15 mar 1986
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15). 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, per l'anno finanziario 1986, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dagli stanziamenti di competenza e cassa iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.
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