Art. 21

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 42

In vigore dal 15 mar 1986
(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative) Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-02-28;42#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo