Art. 16
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 42
In vigore dal 9 nov 1986
(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
1-bis. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
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