Art. 12
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 42
In vigore dal 15 mar 1986
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.
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