Art. 9

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 42

In vigore dal 15 mar 1986
(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari; secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli nn. 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1986. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio. 3. Per l'anno finanziario 1986 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1030 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1986 possono essere emesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.
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