Art. 22

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 42

In vigore dal 15 mar 1986
(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1986, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20). 2. Ai fini dell'attuazione dell'ultimo comma dell' della legge 30 aprile 1985, n. 163, le quote del Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le quote stesse furono stanziate. 3. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell' della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.
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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 42 (Art. 22 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-88.) — Testo vigente | Portale Normativo