Art. 8

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 25

In vigore dal 1 mar 1986
L'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente: "Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa, privata".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

In linea generale, le rivendite ordinarie e speciali non possono essere cedute a nessun titolo. Tuttavia, se viene ceduta l'azienda situata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione ha la facoltà di consentire un passaggio particolare. In questo caso, il rivenditore rinuncia alla gestione e il soggetto che acquisisce l'azienda può ottenere l'assegnazione della rivendita tramite trattativa privata, rispettando le condizioni in vigore.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce il divieto generale di cedere le rivendite di generi di monopolio, disciplinando al contempo una specifica eccezione in caso di cessione dell'azienda presente nello stesso locale.

A chi si applica

Si applica ai titolari di rivendite ordinarie e speciali, a chi acquisisce l'azienda situata nel medesimo locale e all'Amministrazione competente.

Esempio pratico

Il titolare di un bar che gestisce anche una rivendita di generi di monopolio nello stesso locale decide di cedere l'attività del bar a un terzo. Con l'assenso dell'Amministrazione, il vecchio gestore rinuncia alla rivendita e il nuovo proprietario del bar ne ottiene l'assegnazione a trattativa privata alle condizioni previste.

Adempimenti e conseguenze

Il rivenditore deve rinunciare alla gestione affinché il cessionario dell'azienda possa ottenere l'assegnazione della rivendita a trattativa privata alle condizioni in vigore, previo consenso dell'Amministrazione; non sono menzionate sanzioni nel testo.

Cosa è cambiato

L'articolo 8 sostituisce integralmente il testo dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 con la nuova formulazione che vieta la cessione delle rivendite e disciplina l'assegnazione a trattativa privata in caso di cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale.

Domande frequenti

È possibile cedere liberamente una rivendita ordinaria o speciale?No, il testo stabilisce espressamente che le rivendite ordinarie e speciali non possono essere cedute a qualsiasi titolo.
Cosa accade se viene ceduta l'azienda che si trova nello stesso locale della rivendita?L'Amministrazione può consentire al rivenditore di rinunciare alla gestione, permettendo al nuovo acquirente dell'azienda di ottenere l'assegnazione della rivendita.
Con quale modalità il cessionario dell'azienda può ottenere la rivendita?Il cessionario consegue l'assegnazione della rivendita a trattativa privata e alle condizioni in vigore, previo consenso dell'Amministrazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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