Art. 8
LEGGE 29 gennaio 1986, n. 25
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 25
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In linea generale, le rivendite ordinarie e speciali non possono essere cedute a nessun titolo. Tuttavia, se viene ceduta l'azienda situata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione ha la facoltà di consentire un passaggio particolare. In questo caso, il rivenditore rinuncia alla gestione e il soggetto che acquisisce l'azienda può ottenere l'assegnazione della rivendita tramite trattativa privata, rispettando le condizioni in vigore.
La norma stabilisce il divieto generale di cedere le rivendite di generi di monopolio, disciplinando al contempo una specifica eccezione in caso di cessione dell'azienda presente nello stesso locale.
Si applica ai titolari di rivendite ordinarie e speciali, a chi acquisisce l'azienda situata nel medesimo locale e all'Amministrazione competente.
Il titolare di un bar che gestisce anche una rivendita di generi di monopolio nello stesso locale decide di cedere l'attività del bar a un terzo. Con l'assenso dell'Amministrazione, il vecchio gestore rinuncia alla rivendita e il nuovo proprietario del bar ne ottiene l'assegnazione a trattativa privata alle condizioni previste.
Il rivenditore deve rinunciare alla gestione affinché il cessionario dell'azienda possa ottenere l'assegnazione della rivendita a trattativa privata alle condizioni in vigore, previo consenso dell'Amministrazione; non sono menzionate sanzioni nel testo.
L'articolo 8 sostituisce integralmente il testo dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 con la nuova formulazione che vieta la cessione delle rivendite e disciplina l'assegnazione a trattativa privata in caso di cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.