Art. 8
LEGGE 29 gennaio 1986, n. 25
In vigore dal 1 mar 1986
L'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:
"Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.
Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa, privata".
Storico versioni
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