Art. 4

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 25

In vigore dal 1 mar 1986
Le lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, sono sostituite dalle seguenti: "a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento; b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento; c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b): del 2 per cento". Le lettere c) e d) dell' del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, sono sostituite delle seguenti: "c) per ogni apparecchio di accensione in metallo prezioso ovvero con ornamentazione o rivestimento in metallo prezioso ............... lire 40.000; d) per ogni apparecchio di accensione in metallo comune dorato od argentato mediante placcatura ottenuta con processo chimico (placcatura superiore ai 2 micron per la placcatura oro e superiore ai 5 micron per l'argento) ................. lire 15.000". Al maggior onere derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi annui per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando la voce: "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari delle licenze esistenti al 31 marzo 1985, il rilascio di licenze di vendita di valori bollati e valori postali ad esercizi diversi dalle rivendite di generi di monopolio, obbligate a svolgere il servizio di rivendita ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è consentito solo in via eccezionale qualora sussistano ambedue le seguenti condizioni: a) distanza particolarmente rilevante dalla più vicina rivendita di generi di monopolio; Le licenze di cui al comma precedente sono revocabili qualora vengano meno le condizioni a seguito delle quali sono state rilasciate. Note all': - Il testo dell'art. 39 del D.P.R. n. 642/1972, recante disciplina dell'imposta di bollo, come modificato dall'art. 25 del D.P.R. n. 955, 1982, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente: "Art. 39. (Distribuzione, vendita al pubblico e aggio). - La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura: a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento; b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento; c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b): del 2 per cento". - Il testo dell' del D.L. n. 4/1983, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente: ". - Le aliquote dell'imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione e per le relative parti e pezzi di ricambio principali sono stabilite come segue: a) per ogni accendisigari per autoveicolo . . . . L. 15.000 b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 900 c) per ogni apparecchio di accensione in metallo prezioso ovvero con ornamentazione o rivestimento in metallo prezioso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000 d) per ogni apparecchio di accensione in metallo comune dorato od argentato mediante placcatura ottenuta con processo chimico (placcatura superiore ai 2 micron per la placcatura oro e superiore ai 5 micron per l'argento). L. 15.000". - Il testo dell'art. 73 del D.P.R. n. 1074/1958 è il seguente: "Art. 73. (Vendita dei fiammiferi, dei valori postali, dei valori bollati e degli apparecchi di accensione). - Le rivendite hanno l'obbligo di vendere, oltre ai generi indicati nel precedente articolo: 1) i fiammiferi ed i valori postali; 2) i valori bollati, quando non ne siano dispensate dall'Amministrazione finanziaria; 3) gli apparecchi di accensione, quando ne siano autorizzate; 4) quanto altro fosse disposto dall'Amministrazione dei monopoli di Stato".
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