Art. 3
LEGGE 29 gennaio 1986, n. 25
In vigore dal 1 mar 1986
Il terzo ed il quarto comma dell' della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono sostituiti dai seguenti:
"L'appaltatore è retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo può variare nel corso dell'appalto.
Il regolamento stabilisce:
1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilità del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
2) le modalità per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonchè le condizioni e le modalità per la sua variazione".
Nota all':
Il testo dell' della legge n. 1293/1957 per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:
". (Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione). - I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati.
I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.
L'appaltatore è retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo può variare nel corso dell'appalto.
Il regolamento stabilisce:
1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilità del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze di generi da prendere in carico;
2) le modalità per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonchè le condizioni e le modalità per la sua variazione".
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