Art. 7

LEGGE 24 dicembre 1985, n. 808

In vigore dal 23 gen 1986
Attività dimostrativa sul territorio nazionale e/o all'estero I mezzi ed i materiali prodotti dall'industria nazionale ed acquisiti dallo Stato o da. altri enti pubblici possono essere messi a disposizione delle industrie, previa autorizzazione del Ministro da cui dipende l'amministrazione o l'ente che li ha in dotazione, per effettuare, a titolo oneroso e con le debite cautele assicurative, prove dimostrative sia in Italia che all'estero, su richiesta di governi stranieri o in occasione di mostre o di visite di alte personalità straniere.
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