Art. 10
LEGGE 24 dicembre 1985, n. 808
In vigore dal 23 gen 1986
Copertura dell'onere
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1985 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Programma di rilancio del settore aeronautico".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 dicembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ALTISSIMO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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