Art. 9
LEGGE 24 dicembre 1985, n. 808
In vigore dal 23 gen 1986
Norme finanziarie
Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente , primo comma, lettera a), è autorizzata, per il quinquennio 1985-89, la complessiva spesa di lire 690 miliardi. La quota relativa all'anno 1985 resta determinata in lire 100 miliardi.
Sono altresì autorizzati i limiti d'impegno quinquennali di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e lire 20 miliardi per il 1988, nonchè il limite d'impegno decennale di lire 50 miliardi per il 1988, per l'attuazione degli interventi di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del precedente .
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