Art. 6
LEGGE 24 dicembre 1985, n. 808
In vigore dal 23 gen 1986
Garanzie assicurative per le attività connesse alla commercializzazione all'estero dei prodotti realizzati nell'ambito di programmi industriali aeronautici di collaborazione internazionale.
La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione è autorizzata a concedere le garanzie assicurative previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, per tutti i rischi connessi alla produzione e commercializzazione dei prodotti indicati nel terzo comma dell' della presente legge, realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale, anche se commercializzati da imprese o enti di diritto estero.
La garanzia assicurativa, ancorchè concessa all'impresa o ente di diritto estero, è rapportata alla quota di partecipazione delle imprese nazionali al programma.
Nota all', primo comma:
L' della legge 24 maggio 1977, n. 227, stabilisce che la sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione "è autorizzata ad assumere in assicurazione e in riassicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, di cui al successivo articolo 14, ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero".
L'art. 14 di tale legge è riportato nella nota che precede.
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