Art. 1

LEGGE 24 dicembre 1985, n. 808

In vigore dal 23 gen 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Finalità e beneficiari degli interventi Ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, sono autorizzati gli interventi di cui alla presente legge in relazione alla partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Ai sensi della presente legge sono considerati preminenti i programmi che comportino per l'industria italiana: 1) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria; 2) l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese; 3) l'accrescimento di competitività in campo internazionale; 4) l'accrescimento della capacità di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito della CEE; 5) l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali. Possono accedere ai benefici della presente legge le imprese la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonchè di parti degli stessi.
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