Atto
Art. 320
In vigore dal 29 dic 1985
1. Durante i primi quattro anni successivi all'adesione, la Repubblica portoghese modifica progressivamente il monopolio detenuto dall'EPAC per le importazioni e la commercializzazione dei cereali in Portogallo in modo che allo scadere del quarto anno sia garantita, per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di smercio, l'esclusione di qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli stati membri.
2. A tal fine, la Repubblica portoghese adatta la propria regolamentazione di cui all' e può, in deroga all', applicare all'importazione un regime organizzato come segue:
a) Le importazioni di cereali in Portogallo vengono effettuate in proporzione percentuale ai quantitativi annui importati nel corso dell'anno precedente fino a raggiungere le seguenti percentuali, da parte rispettivamente dell'EPAC e degli operatori privati:
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| Anno | EPAC | Operatori privati |
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| 1986 | 80% | 20% |
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| 1987 | 60% | 40% |
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| 1988 | 40% | 60% |
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| 1989 | 20% | 80% |
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| 1990 | - | 100% |
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b) Le importazioni di cui alla lettera a) che devono essere effettuate dagli operatori privati vengono aggiudicate tramite gare aperte senza discriminazione tra gli operatori economici.
Nell'ambito di tali gare, le offerte relative a prodotti di origine comunitaria sono corrette:
- della differenza tra i prezzi di mercato della Comunità e il prezzo del mercato mondiale, e
- di un importo corrispondente ad una preferenza forfettaria pari a 5 ECU per tonnellata.
c) Qualora le importazioni di prodotti di origine comunitaria non rappresentino ogni anno un quantitativo minimo pari al 15% del totale del quantitativo di cereali importati durante quello stesso anno, l'EPAC acquista nel corso dell'anno successivo, nella Comunità nella sua composizione attuale, il quantitativo mancante rispetto alla percentuale del 15% di cui sopra. Tale quantitativo si aggiunge pertanto all'obbligo di acquisto del 15% per il nuovo anno.
Un bilancio intermedio viene esteso alla fine della campagna 1988/1989; se da tale bilancio risulta che l'obbligo di acquisto per il 1989 rischia, di non realizzarsi, possono essere adottate le misure necessarie a garantire il rispetto dell'obbligo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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