Atto

Art. 322

In vigore dal 29 dic 1985
1. Per quanto riguarda i cereali per i quali non è fissato un prezzo d'intervento, l'importo compensativo applicabile è derivato da quello applicabile all'orzo, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione. 2. Per i prodotti di cui all', lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile ai cereali da cui sono stati ottenuti, mediante coefficienti da determinare.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-322

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Art. 322 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo