Atto
Art. 322
161 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Per quanto riguarda i cereali per i quali non è fissato un prezzo d'intervento, l'importo compensativo applicabile è derivato da quello applicabile all'orzo, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione.
2. Per i prodotti di cui all', lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile ai cereali da cui sono stati ottenuti, mediante coefficienti da determinare.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-322