Atto

Art. 315

In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli obiettivi specifici di cui all', che la Repubblica portoghese, deve realizzare durante la prima tappa nel settore degli ortofrutticoli, sono i seguenti: a) eliminazione della Junta nacional das frutas (JNF) quale organismo di stato alla fine della prima tappa; b) sviluppo delle organizzazioni di produttori ai sensi della normativa comunitaria, c) applicazione progressiva e generalizzata delle norme comuni di qualità; d) istituzione di un organismo di intervento e costituzione di un'infrastruttura materiale e umana che permetta le operazioni di intervento; e) libera formazione dei prezzi, e loro constatazione quotidiana su mercati rappresentativi da definire in funzione dei differenti prodotti; f) creazione di un servizio di informazione dei mercati agricoli per rilevare quotidianamente i corsi, nonché adeguata formazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati. 2. Per incentivare i produttori o le loro organizzazioni a commercializzare prodotti conformi alle norme di qualità, la Repubblica portoghese partecipa durante la prima tappa, mediante aiuti appropriati, al costo di imballaggio e di confezionamento di tali prodotti.
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