Art. 315
Atto

Art. 315

154 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli obiettivi specifici di cui all', che la Repubblica portoghese, deve realizzare durante la prima tappa nel settore degli ortofrutticoli, sono i seguenti: a) eliminazione della Junta nacional das frutas (JNF) quale organismo di stato alla fine della prima tappa; b) sviluppo delle organizzazioni di produttori ai sensi della normativa comunitaria, c) applicazione progressiva e generalizzata delle norme comuni di qualità; d) istituzione di un organismo di intervento e costituzione di un'infrastruttura materiale e umana che permetta le operazioni di intervento; e) libera formazione dei prezzi, e loro constatazione quotidiana su mercati rappresentativi da definire in funzione dei differenti prodotti; f) creazione di un servizio di informazione dei mercati agricoli per rilevare quotidianamente i corsi, nonché adeguata formazione dei servizi amministrativi, indispensabili al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati. 2. Per incentivare i produttori o le loro organizzazioni a commercializzare prodotti conformi alle norme di qualità, la Repubblica portoghese partecipa durante la prima tappa, mediante aiuti appropriati, al costo di imballaggio e di confezionamento di tali prodotti.
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