Atto

Art. 316

In vigore dal 29 dic 1985
In deroga all', paragrafo, il prezzo di riferimento applicato dalla Comunità nella sua composizione attuale nei confronti del Portogallo è fissato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 in vigore al 31 dicembre 1985. Le eventuali tasse compensative all'importazione dei prodotti provenienti dal Portogallo, risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono ridotte come segue: - 2% il primo anno, - 4% in secondo anno, - 6% il terzo anno, - eventualmente, 8% il quarto e il quinto anno, successivi alla data dell'adesione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-316

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