Atto
Art. 316
155 / 469In vigore dal 29 dic 1985
In deroga all', paragrafo, il prezzo di riferimento applicato dalla Comunità nella sua composizione attuale nei confronti del Portogallo è fissato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 in vigore al 31 dicembre 1985.
Le eventuali tasse compensative all'importazione dei prodotti provenienti dal Portogallo, risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono ridotte come segue:
- 2% il primo anno,
- 4% in secondo anno,
- 6% il terzo anno,
- eventualmente, 8% il quarto e il quinto anno, successivi alla data dell'adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-316