Atto›Sez. IV
Art. 292
In vigore dal 29 dic 1985
1. Fino al 31 dicembre 1990 la Repubblica portoghese applica, secondo modalità da determinare, un regime di controllo:
a) dei quantitativi di semi e frutti oleosi, nonché delle farine non disoleate e di tutti gli oli vegetali, ad eccezione dell'olio d'oliva, destinati al consumo umano sul mercato interno portoghese, per evitare il degradarsi delle condizioni di concorrenza tra i vari oli vegetali. Il volume dei quantitativi immessi al consumo sul mercato portoghese viene stabilito in base al consumo in Portogallo il cui livello viene valutato nel contesto di un bilancio effettuato per ciascuna campagna secondo la procedura prevista dall' del regolamento n. 136/66/CEE, in funzione:
- del consumo portoghese constatato negli anni fra il 1980 e il 1983,
- della prevedibile evoluzione della domanda.
Secondo la stessa procedura, tale bilancio può essere attualizzato nel corso della campagna;
b) del livello dei prezzi al consumo per gli oli vegetali di cui alla lettera a), per mantenere - fino al 31 dicembre 1990 - in linea di massima il livello di prezzo, espresso in ECU, raggiunto durante la campagna 1984/1985.
Il regime di controllo di cui alla lettera a) comporta la sostituzione, al 1 marzo 1986, dei regimi commerciali applicati in Portogallo con un sistema di restrizioni quantitative all'importazione, aperto senza discriminazione tra gli operatori economici, tanto nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale quanto nei confronti dei paesi terzi.
2. In caso di circostanze eccezionali, il regime di controllo definito dal presente articolo può essere modificato, per i prodotti che gli sono soggetti, nella misura necessaria per evitare squilibri sui mercati dei vari oli.
Queste modifiche sono adottate secondo la procedura prevista dall' del regolamento n. 136/660/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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