Atto›Sez. IV
Art. 294
In vigore dal 29 dic 1985
Durante le campagne da 1986/1987 a 1994/1995 sono fissati limiti di garanzia specifici per i semi di colza e di ravizzone nonché per i semi di girasole prodotti in Portogallo.
Per la campagna 1986/1987, questi limiti sono fissati come segue:
- 1.000 tonnellate per i semi di colza e di ravizzone,
- 48.000 tonnellate per i semi di girasole.
Per le successive campagne, questi limiti di garanzia specifici sono fissati secondo criteri paragonabili a quelli adottati per la fissazione dei limiti di garanzia nella Comunità nella sua composizione attuale.
Se il limite di garanzia specifico viene superato le penalità di corresponsabilità sono applicate secondo modalità analoghe a quelle applicate nella Comunità nella sua composizione attuale, con lo stesso massimale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-294