Atto›Sez. IV
Art. 295
In vigore dal 29 dic 1985
1. La Repubblica portoghese differisce, fino al termine del regime di controllo di cui all', l'applicazione dei regimi preferenziali, convenzionali o autonomi, applicati dalla Comunità ai paesi terzi nel settore dell'olio d'oliva, dei semi e frutti oleosi nonché dei loro prodotti derivati.
2. Dal 1 gennaio 1991, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicata il 31 dicembre 1990 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo:
- il 1 gennaio 1991, il divario è ridotto all'83,3% del divario iniziale,
- il 1 gennaio 1992, il divario è ridotto al 66,6% del divario iniziale,
- il 1 gennaio 1993, il divario è ridotto al 49,9% del divario iniziale,
- il 1 gennaio 1994, il divario è ridotto al 33,2% del divario iniziale,
- il 1 gennaio 1995, il divario è ridotto al 16,5% del divario iniziale.
La Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali a decorrere dal 1 gennaio 1996.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-295