Art. 295
AttoSez. IV

Art. 295

361 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. La Repubblica portoghese differisce, fino al termine del regime di controllo di cui all', l'applicazione dei regimi preferenziali, convenzionali o autonomi, applicati dalla Comunità ai paesi terzi nel settore dell'olio d'oliva, dei semi e frutti oleosi nonché dei loro prodotti derivati. 2. Dal 1 gennaio 1991, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicata il 31 dicembre 1990 e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991, il divario è ridotto all'83,3% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1992, il divario è ridotto al 66,6% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1993, il divario è ridotto al 49,9% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1994, il divario è ridotto al 33,2% del divario iniziale, - il 1 gennaio 1995, il divario è ridotto al 16,5% del divario iniziale. La Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali a decorrere dal 1 gennaio 1996.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-295