Atto
Art. 289
In vigore dal 29 dic 1985
1. Dall'inizio della seconda tappa la Repubblica portoghese applica progressivamente all'importazione le preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunità a taluni paesi terzi.
2. A tal fine, la Repubblica portoghese applica un dazio inteso a ridurre il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il ritmo seguente:
a) se la seconda tappa dura cinque anni:
- il 1 gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3% del divario iniziale,
- il 1 gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6% del divario iniziale,
- il 1 gennaio 1993, il divario viene ridotto ai 49,9% del divario iniziale,
- il 1 gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2% del divario iniziale,
- il 1 gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5% del divario iniziale.
b) Se la seconda tappa dura sette anni:
- il 1 gennaio 1989, il divario viene ridotto all'87,5% del divario iniziale,
- il 1 gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75% del divario iniziale,
- il 1 gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale,
- il 1 gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50% del divario iniziale,
- il 1 gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale,
- il 1 gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25% del divario iniziale,
- il 1 gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale.
c) A decorrere dal 1 gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-289