Atto

Art. 288

In vigore dal 29 dic 1985
Gli aiuti, premi o altri importi analoghi istituiti nel quadro della politica agricola comune per i quali nella sezione V è fatto riferimento al presente articolo sono applicati in Portogallo secondo le disposizioni seguenti: a) Il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Portogallo all'inizio della seconda tappa è pari all'importo dell'aiuto concesso alla Fine della prima tappa. Qualora nessun aiuto analogo sia stato concesso durante la prima tappa, nessun aiuto viene concesso in Portogallo all'inizio della seconda tappa, fatte salve le disposizioni che seguono. b) All'inizio della prima campagna di commercializzazione o, in assenza di una campagna, del primo periodo di applicazione dell'aiuto dopo l'inizio della seconda tappa: aa) sia l'aiuto comunitario è introdotto in Portogallo ad un livello che rappresenta: - un quinto dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, se la seconda tappa dura cinque anni, - un settimo dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi, se la seconda tappa dura sette anni; bb) sia l'aiuto comunitario in Portogallo viene ravvicinato, se una differenza esiste, al livello dell'aiuto applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale per la campagna o il periodo successivi: - di un quinto della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura cinque anni, - di un settimo della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura sette anni. c) All'inizio delle campagne o dei periodi d'applicazione seguenti, il livello dell'aiuto comunitario in Portogallo viene ravvicinato al livello dell'aiuto applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale per la campagna o il periodo, successivamente: - di un quarto, di un terzo o della metà della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura cinque anni. - di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza esistente tra questi due aiuti, se la seconda tappa dura sette anni. d) Il livello dell'aiuto comunitario è integralmente applicato in Portogallo nel 1995, all'inizio della campagna o del periodo d'applicazione dell'aiuto.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-288

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Art. 288 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo