Protocollo
Art. 6
In vigore dal 28 dic 1985
Ciascuno Stato contraente può prelevare per conto dell'altro Stato contraente le somme necessarie ad assicurare che le agevolazioni concesse dalla Convenzione con riferimento all'imposizione in detto altro Stato non vadano a vantaggio di persone che non ne hanno diritto. Tuttavia la frase precedente non impone a ciascuno degli Stati contraenti l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi che siano di natura diversa rispetto a quelli adottati nella riscossione delle proprie imposte o che sarebbero contrari al proprio diritto di sovranità, alla sicurezza o all'ordine pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;763#art-p-6