Protocollo

Art. 5

In vigore dal 28 dic 1985
Le imposte prelevate alla fonte da uno Stato contraente con le aliquote stabilite dalla legislazione interna saranno rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che impedisca all'autorità competente di ciascuno Stato contraente di stabilire procedure diverse per l'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;763#art-p-5

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi ed evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984. — Testo vigente | Portale Normativo