Protocollo

Art. 2

In vigore dal 28 dic 1985
1. Una persona (diversa da una persona fisica) residente in uno Stato contraente non ha diritto, ai sensi della presente Convenzione, ai benefici previsti agli (Utili delle imprese), 10 (Dividendi), 11 (Interessi), 12 (Canoni), 13 (Utili di capitale) o 22 (Altri redditi) a meno che a) più del 50 per cento dell'effettiva proprietà di tale persona (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del numero delle azioni di ciascuna classe di azioni della societa) è posseduto, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi unione di uno o più: (i) persone fisiche che siano residenti degli Stati Uniti; (ii) cittadini degli Stati Uniti; (iii) persone fisiche residenti dall'Italia; (iv) società indicate nel sub-paragrafo b); o (v) gli Stati contraenti; oppure b) si tratti di una società la cui principale classe di azioni forma oggetto di sostanziale e regolare negoziazione in una borsa valori riconosciuta. 2. Il paragrafo 1 si applica soltanto se l'autorità competente dell'altro Stato contraente accerta che la costituzione, l'acquisizione o la conservazione di detta persona, nonché l'esercizio delle sue attività abbiano come scopo principale quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione. 3. Ai fini del sub-paragrafo 1 b), l'espressione "una borsa valori riconosciuta" designa: a) il sistema "NASDAQ" posseduto dalla "National Association of Securities Dealers, Inc." nonché una borsa valori registrata presso la "Securities and Exchange Commission" come una borsa valori nazionale ai fini del "Securities Exchange Act" del 1934; b) una borsa valori costituita ed organizzata conformemente alla legislazione italiana; e c) ogni altra borsa valori reciprocamente riconosciuta dalle competenti autorità degli Stati contraenti.
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