Protocollo
Art. 4
In vigore dal 28 dic 1985
Si conviene che un cittadino statunitense, residente dell'Italia, socio di una società di persone "nazionale" degli Stati Uniti, avrà diritto ad un credito rimborsabile, nei confronti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche del socio prelevata dall'Italia nel periodo d'imposta, pari alla quota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, prelevata dall'Italia per lo stesso periodo a carico della società di persone, che risulti attribuibile alla partecipazione del socio al reddito della società di persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;763#art-p-4