Protocollo
Art. 3
In vigore dal 28 dic 1985
La Convenzione non limita in alcun modo le esclusioni, esenzioni, deduzioni, crediti o altre facilitazioni attualmente o in futuro concessi:
a) dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti, o
b) da ogni altro accordo fra gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;763#art-p-3