Convenzione
Art. 48
In vigore dal 8 nov 1985
1. Oltre alle funzioni previste dalla presente Convenzione, il funzionario consolare può esercitare anche altre funzioni consolari nella misura in cui non sono contrarie alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza.
2. L'Ufficio consolare dello Stato di invio può assumersi, con l'accordo dello Stato di residenza, l'esercizio di funzioni consolari
per uno Stato terzo nello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-48