Convenzione
Art. 51
In vigore dal 8 nov 1985
I membri della famiglia di un funzionario consolare e di un membro del personale consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza o che vi esercitino un'attività privata di carattere lucrativo, non beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dalla presente Convenzione. Ciò vale anche per un membro del personale consolare che sia cittadino o residente permanente nello Stato di residenza o che vi eserciti la predetta attività, ad eccezione del rifiuto di testimoniare su fatti relativi all'esercizio della sua funzione ufficiale, previsto dall', paragrafo 1.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-51