Convenzione

Art. 52

In vigore dal 8 nov 1985
1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica. 2. I nomi dei membri della missione diplomatica incaricati di funzioni consolari devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. 3. Le facilitazioni, i privilegi ed immunità dei membri della missione diplomatica menzionati al paragrafo 2, restano disciplinati dalle disposizioni della Convenzione di Vienna concernenti le relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-52

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