Convenzione
Art. 52
52 / 54In vigore dal 8 nov 1985
1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente all'esercizio delle funzioni consolari da parte della
missione diplomatica.
2. I nomi dei membri della missione diplomatica incaricati di funzioni consolari devono essere notificati al Ministero degli Affari
Esteri dello Stato di residenza.
3. Le facilitazioni, i privilegi ed immunità dei membri della missione diplomatica menzionati al paragrafo 2, restano disciplinati dalle disposizioni della Convenzione di Vienna concernenti le
relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-52